I Miei Occhi

Lo statuto ALOeO:

ASSOCIAZIONE LAUREATI OTTICA E OPTOMETRIA

Via Cesare Battisti, 93/B – 30016 Jesolo (VE)
Cod.Fis. 92027930129 – P.IVA: 04180400279

Statuto

Statuto dell’ associazione ALOeO così come modificato dall’assemblea dei soci del 13 marzo 2016 e del 12 marzo 2017

Articolo 1. Denominazione
E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Laureati in Ottica e Optometria” in acronimo “ALOeO”. L’associazione riunisce i laureati in “Ottica e Optometria” che esercitano la professione di optometrista e ottico nel territorio italiano, che abbiano conseguito Laurea in Ottica e Optometria presso le Università Statali Italiane, o presso Università estere, legalmente riconosciute dallo Stato Italiano. Ne rappresenta l’organo scientifico e professionale.

Articolo 2. Sede
La sede dell’Associazione è in via Cesare Battisti, 93/B 30016 Jesolo (VE), l’indirizzo della sede potrà comunque essere modificato con la sola delibera del consiglio Direttivo. L’associazione può costituire strutture referenti, territoriali, e/o collegate regionali, provinciali ed urbane, di sede o di presidio in altre città italiane oltre che rappresentanze estere.

 Articolo 3. Scopi
L’Associazione Laureati in Ottica e Optometria ALOeO non ha finalità di lucro, è un’istituzione apartitica e persegue i seguenti scopi:
a) Rapportarsi con le Istituzioni per ottenere il riconoscimento della professione sanitaria di «Optometrista» subordinata al conseguimento del titolo universitario;
b) In attesa del suddetto riconoscimento, ottenere l’acquisizione della qualifica professionale di “Ottico” (ai sensi del REGIO DECRETO 31 MAGGIO 1928, n. 1334 (GU n. 154 del 04/07/1928) REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1264, SULLA DISCIPLINA DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.154 DEL 4 LUGLIO 1928) cercando di portare gli esami di abilitazione all’interno delle strutture universitarie;
c) Tutelare la figura morale e professionale del Laureato in Ottica e Optometria e curarne l’aggiornamento scientifico-professionale;
d)Promuovere ed organizzare corsi di formazione continua di livello universitario,
e) Ai fini di garantire l’obbligo della formazione permanente la laureato in Ottica e optometria, l’associazione collabora con i corsi di laurea istituiti presso le Università italiane, anche partecipando, ove possibile, con una propria commissione all’elaborazione dei programmi di studio ed alle sessioni di esame, sia sui corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, ancorché gestiti dallo Stato, da Enti Pubblici e privati;
f) Favorire il collegamento scientifico-professionale di tutti i Laureati in Ottica e Optometria ovunque (in Italia o all’estero) esercitino la professione;
g) Promuovere l’adozione di regolamenti e norme volte a superare eventuali conflitti tra gli associati;
h) Promuovere ed affiancare ogni iniziativa per il miglioramento delle condizioni di carriera, giuridiche e culturali dei Laureati in Ottica e Optometria, tutelare i loro interessi economici in tutte le questioni che interessano la specialità e designare i propri rappresentanti ed i propri delegati a Congressi, Enti, Organi e Commissioni anche Ministeriali, in cui si ritenga opportuno e si richieda la partecipazione
dell’ ALOeO, per la specifica tutela della categoria; 
i) Favorire la tutela legale del Laureato in Ottica e Optometria e ricercare forme di assicurazione professionale sicure e convenienti dal punto di vista economico;
l) In relazione ai propri fini statutari ALOeO può aderire ad Enti , Organizzazioni e Università di carattere nazionale ed Internazionale, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 4. Categorie dei Soci
I soci si dividono in:
a) fondatori: sono soci fondatori i laureati in Ottica e Optometria che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione e quelli che vi hanno aderito entro due mesi dalla costituzione;
b) ordinari: sono soci ordinari tutti i laureati in Ottica e Optometria in possesso dei requisiti ed in regola con il pagamento della quota associativa
c) “osservatori”: sono studenti iscritti ai corsi di Laurea in Ottica e Optometria istituiti in Italia.

I soci fondatori e i soci ordinari sono soci attivi, possono partecipare all’assemblea nazionale e hanno diritto al voto, mentre gli osservatori possono partecipare all’assemblea nazionale ma non hanno diritto di voto.
Possono diventare soci dell’Associazione ALOeO tutti i Laureati con laurea estera riconosciuta equipollente alla laurea in Ottica e Optometria come indicato tra i criteri indicati dal Ministero degli Esteri
L’iscrizione si richiede al Consiglio Direttivo con apposita domanda che contenga i dati anagrafici di residenza e la copia autenticata del Diploma di Laurea.
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi dopo l’accettazione della richiesta da parte del consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo, valutati i requisiti morali, scientifici e di compatibilità associativa del richiedente, ne accetta la domanda.
Perdono la qualità dei Soci coloro che non hanno corrisposto per due anni consecutivi la quota associativa o che siano stati esclusi dall’Associazione a seguito di sanzioni disciplinari, o che abbiano comunicato al Consiglio Direttivo il recesso dall’Associazione.
L’esclusione e il recesso non danno diritto al recedente o all’escluso ad alcun rimborso o restituzione dei contributi associativi versati, o ad altro compenso. 
Il domicilio dei soci è quello risultante dalla domanda di iscrizione. 
E’ valido per ogni comunicazione il domicilio di posta elettronica indicato nella stessa o successivamente comunicato con lettera raccomandata all’Associazione.

Articolo 5. Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è composto:
– dalle somme derivanti dal versamento delle quote annuali;
– dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
– da eventuali donazioni, lasciti, sussidi, contributi, o elargizioni fatti da enti o da privati;
- da eventuali contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori dell’Associazione, in conformità a quanto disposto dall’ordinamento civile, e per le spese ordinarie e straordinarie di esercizio.

Articolo 6. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
1. L’assemblea nazionale
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Segretario
5. Il Tesoriere
6. La Giunta Esecutiva
7. L’Organo di Revisore dei Conti

Articolo 7. Assemblea
L’Assemblea è l’organo deliberante dell’Associazione. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i soci iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.
I Soci possono farsi rappresentare da altri soci conferendo delega scritta, ogni socio non può rappresentare più di tre soci.
L’Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando vi sia stata la richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo e di un quinto dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, e in ogni caso deve essere convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo. 
L’Assemblea è convocata in Italia, almeno quindici giorni prima della data prevista per l’assemblea mediante comunicazione a tutti i Soci con posta ordinaria o, elettronica, o fax, o raccomandata a mano o telegramma.
Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea devono essere indicati: il luogo, il giorno e l’ora della prima convocazione e dell’eventuale seconda e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti, è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
In ipotesi di delibere che riguardino lo scioglimento dell’Associazione e la sua messa in liquidazione, l’Assemblea può deliberare in seconda convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei soci e con la maggioranza dei presenti.
In ipotesi di delibere che modificano lo statuto la proposta di modifica deve essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno cinquanta soci che ne chiedano la discussione al Consiglio Direttivo che all’uopo dovrà convocare l’Assemblea.
Delle modifiche proposte, il Consiglio Direttivo dovrà informare entro trenta giorni i soci con posta ordinaria, o elettronica, o fax, o raccomandata a mano o telegramma.
Le modifiche allo statuto sono approvate dall’Assemblea in prima convocazione con il voto della metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con il voto favorevole di un terzo dei soci aventi diritto al voto, nel primo anno dalla Costituzione dell’Associazione le modifiche allo statuto potranno essere approvate dall’Assemblea costituita con la presenza dei due terzi dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza dal vice Presidente dell’Associazione e in assenza di entrambi da un Presidente nominato dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea verifica l’identità e la legittimazione dei soci, ne dirige lo svolgimento e la discussione. Svolge la funzione di Segretario dell’Assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo e in sua assenza un Segretario nominato dall’Assemblea. Lo svolgimento dell’Assemblea e delle votazioni saranno oggetto di verbale redatto per iscritto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
In ipotesi di delibera relativa alla nomina del Consiglio Direttivo e/o degli altri organi elettivi dell’Associazione, il Presidente nomina due soci affinchè partecipino al controllo delle operazioni di voto. Il voto per la nomina del Consiglio Direttivo e/o degli altri organi elettivi dell’Associazione è a scrutinio segreto, per iscritto; l’Assemblea regolarmente costituita potrà comunque deliberare con le maggioranze previste di votare con voto palese.
Su ogni altro argomento o materia il voto si esprime in modo palese, per alzata di mano o per chiamata.

Articolo 8. Funzioni dell’Assemblea
L’Assemblea:
a) elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente;
b) delibera sulle relazioni del Presidente del Segretario e del Tesoriere;
c) delibera sulle materie e sulle proposte all’ordine del giorno;
d) delibera l’indirizzo generale dell’Associazione;
e) elegge l’Organo di Revisione dei Conti;
f) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
g) autorizza su proposta del Consiglio Direttivo il Presidente all’acquisto e/o alienazione di beni immobili.

Articolo 9. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri oltre al Presidente.
Sono eleggibili tutti i soci dell’Associazione e verranno dichiarati eletti al Consiglio coloro che abbiano ricevuto più voti. I voti possono essere espressi anche in favore di una lista. Le cariche non sono cumulabili. Al primo Consiglio Direttivo da nominarsi alla prima Assemblea ed al secondo Consiglio Direttivo potranno essere eletti solo i Soci Fondatori. Il Consiglio direttivo dovrà per quanto possibile essere costituito da appartenenti a tutte le categorie indicate all’articolo 1.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, e ciascun Consigliere non può restare in carica per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio sceglie tra i suoi membri un Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. In caso di dimissioni di un Consigliere subentrerà il primo dei non eletti.
In ipotesi di dimissioni o revoca della maggioranza dei Consiglieri il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si dovrà provvedere alla sua rielezione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che ne stabilisce, d’intesa con il Segretario, l’ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, e deve tenersi almeno una volta ogni 6 mesi.
L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materia da trattare all’ordine del giorno e deve essere comunicato ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione mediante posta ordinaria, o elettronica, o fax, o raccomandata a mano o telegramma.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri compreso il Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 10. Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo
a) promuove e prende tutti i provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
b) dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
c) coordina e controlla il perseguimento degli indirizzi fissati dall’Assemblea;
d) stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea, il luogo, la data e l’ora della riunione;
e) redige il progetto di bilancio consuntivo e bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea, e autorizza le eventuali variazioni al bilancio preventivo necessarie per il funzionamento dell’Associazione;
f) stabilisce l’importo delle quote associative annuali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) delibera i provvedimenti opportuni per l’integrazione dei mezzi finanziari necessari all’Associazione;
h) propone un regolamento per l’organizzazione, il funzionamento e l’attività dell’Associazione nelle sue varie articolazioni che verrà approvato dall’Assemblea;
i) valuta le domande di ammissione;
l) nomina i rappresentanti o i delegati che rappresentano l’Associazione in seno ad Associazioni Sindacali, Professionali e Culturali le cui finalità interessino il campo Optometrico;
m) delibera e autorizza il Presidente alla conclusione di contratti e delle operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
n) adotta i provvedimenti disciplinari: esercita vigilanza sul rispetto e sull’osservanza da parte degli iscritti delle norme statutarie, delle norme regolamentarie e delle norme deontologiche; per gravi e giustificati motivi quali l’indegnità, la morosità, la grave inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, e sentiti gli interessati, deliberare una misura disciplinare nei confronti di un socio. Previo tentativo di bonaria composizione dei contrasti, potrà comminare le seguenti sanzioni disciplinari: a)richiamo;  b)sospensione;  c)esclusione.

Il Consiglio Direttivo, quando siano in discussione problemi che richiedono competenze particolari per la tutela degli interessi degli associati e delle categorie di appartenenza, può chiedere la collaborazione rispettivamente di esperti o di rappresentanti.

Articolo 11. Presidente dell’Associazione
Il Presidente dell’Associazione:
a) rappresenta legalmente l’Associazione e può stare in giudizio per la stessa;
b) propone la distribuzione degli incarichi secondo la necessità dell’Associazione fra i membri del Consiglio Direttivo e ne coordina l’attività;
c) vigila sulla osservanza delle norme statutarie e/o regolamentari e sulla pertinenza dei provvedimenti adottati con i fini di istituto;
d) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
e) in caso di iniziative o provvedimenti urgenti convoca e presiede la giunta esecutiva.
Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile solo per un ulteriore mandato consecutivo.
Il Presidente può rassegnare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo.
In ipotesi di dimissioni, dev’essere convocata l’Assemblea perchè le ratifichi provvedendo alla nomina del nuovo Presidente o perchè le respinga.
Il Presidente è coadiuvato nei suoi compiti da un Vicepresidente eletto dal Consiglio stesso, che lo sostituisce in caso di assenza nella presidenza del Consiglio direttivo e dell’Assemblea e/o della Giunta esecutiva.

Articolo 12. Segretario
Il Segretario Generale mantiene i collegamenti tra i membri del Consiglio e tra questo e l’Assemblea Nazionale, svolge le pratiche ordinarie, registra e archivia gli atti della Associazione, partecipa alle riunioni del Direttivo e dell’Assemblea, redige i relativi verbali e svolge in generale tutte le attività di segreteria.

Articolo 13. Il Tesoriere
Il Tesoriere raccoglie i fondi, tiene aggiornato il registro di cassa, conserva le documentazioni contabili, fornisce ogni notizia sull’andamento amministrativo dell’Associazione che venga richiesta dal Presidente o dal Consiglio. Provvede ai pagamenti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, prepara i bilanci, redige la relazione economica e finanziaria per l’Assemblea. Entro il 30 Aprile di ogni anno segnala al Consiglio Direttivo l’elenco dei Soci morosi nei due anni precedenti. Il tesoriere può avvalersi della consulenza di un tecnico che lo affianchi e lo assista nello svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 13 bis. Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice presidente, dal Segretario e da due membri del Consiglio Direttivo eletti dallo stesso.
Esercita in via d’urgenza le funzioni del Consiglio Direttivo adottando i relativi provvedimenti che saranno successivamente ratificati dal Consiglio Direttivo.
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo vigente al momento della sua nomina, e si riunisce in via d’urgenza mediante convocazione ad horas anche con posta elettronica o con altro mezzo di comunicazione.
La Giunta decide a maggioranza anche attraverso lo scambio di corrispondenza elettronica o telematica tra i componenti. Della unanime decisione il Segretario deve conservare prova scritta da esibire al Consiglio Direttivo in occasione della ratifica.

Articolo 14. Organo dei Revisori dei Conti
L’organo di revisione può essere costituito da un Collegio di tre revisori e/o da un revisore unico. Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente. Il Revisore dei conti è un professionista del settore nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L’organo di revisione ha la funzione specifica di controllo periodico della contabilità e del bilancio di esercizio, sulla cui esattezza e correttezza deve riferire all’Assemblea, e sui documenti tutti presentati dal Tesoriere in occasione dell’approvazione del Bilancio.
L’incarico dura tre esercizi. In caso di cessazione per qualsiasi causa (revoca o dimissioni) viene convocata l’Assemblea che provvederà ad eleggere un nuovo organo o provvederà a sostituire il revisore dimissionario.
Il nuovo eletto durerà in carica solo fino all’esaurimento del mandato del Revisore che è chiamato a sostituire.
Il compenso al Revisore dei Conti è fissato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Il revisore può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e può partecipare all’Assemblea. Il Revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi individuati con decreto del Ministro della giustizia (D.M. 29 dicembre 2004, 320).

Articolo 17. Compensi dei Membri degli Organi dell’Associazione
Tutte le cariche Sociali sono gratuite. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, i Consiglieri ed in genere tutti i Soci che sostengono spese per specifico incarico dell’Associazione e nell’interesse di essa, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento, previa autorizzazione del Presidente.
Il solo Organo di Revisione e i suoi membri hanno diritto al compenso stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 18. Delegati Regionali
In ogni regione possono essere nominati da parte del Consiglio Direttivo dei delegati scelti fra i Soci e possibilmente uno per ciascuna delle componenti in cui l’Associazione è articolata, che saranno incaricati dei collegamenti fra la periferia e la segreteria generale. Tali Delegati possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo nel caso si tratti di questioni di carattere regionale.

Articolo 19. Esercizi Finanziari
Gli esercizi finanziari della Società si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio terminerà il 31 Dicembre 2012.
Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, a cura del Tesoriere, il rendiconto economico e finanziario, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo ed approvati, alla luce della relazione dei Revisori dei Conti, dall’Assemblea. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione, nonché pubblicato sulle riviste ufficiali della Società e/o sul sito Internet della stessa.

Articolo 20. Scioglimento e Liquidazione
La Società è costituita a tempo illimitato. Lo scioglimento potrà essere deliberato secondo le maggioranze previste con delibera assembleare.
In tale occasione l’Assemblea dei Soci procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio delle attività della Società stessa. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 662/96. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Articolo 21. Norma di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, in particolare al D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

F.to
Dott. Santacatterina Simone (Presidente)
Dott. Parmini Massimiliano (Vicepresidente)
Dott. Bruno Garuffo (Segretario)
Dott.ssa Ortolan Dominga (Consigliere)
Dott.ssa Bonafede Daniela (Consigliere)
Dott. Cervio Riccardo (Consigliere)
Dott.ssa Mattioli Nadia (Consigliere)

La professione

La Professione dell’Optometrista accoglie al suo interno numerosi ambiti di interesse: utilizza conoscenze fisiche, biologiche, anatomo-fisiologiche e fonda le sue origini nell’ottica fisiologica e proprio alla professione dell’ottico si affianca spesso, condividendone la parte  artigianale della fornitura di lenti, montature e lenti a contatto.